PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
      3. Ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno raggiunto il grado o la qualifica massima prevista è attribuito il grado onorifico di «primo luogotenente».

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» o «nella media» o analoghe qualifiche vigenti nel sistema di valutazione precedente a quello attualmente in vigore, né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non

 

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siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

          d) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          e) abbiano compiuto almeno trenta anni di servizio effettivo, comunque prestato.

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o nel congedo assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

      1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da un'autocertificazione nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Il Ministro della difesa, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto, provvede alla concessione della promozione.
      2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora,

 

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dalle verifiche disposte, l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
      3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.